Articolo 4 del Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 dicembre 1993
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Versione
23 febbraio 1994
Art. 4. ((1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unita' tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonche' a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data))
2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 , circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potra' comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.
3. L'attivita' svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo e' assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.
((3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo))
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994
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