Articolo 16 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Articolo 15Articolo 17
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2 aprile 1929
Art. 16.

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialita' di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti industriali di qualsiasi specialita', per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive del funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialita' stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto e' disposto da speciali norme legislative, nonche' la misura, contabilita' e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Entrata in vigore il 2 aprile 1929
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