Articolo 12 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Articolo 11Articolo 13
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2 aprile 1929
Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Entrata in vigore il 2 aprile 1929
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