Articolo 11 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 aprile 1929
Art. 11.

Le pene disciplinari, che il Comitato puo' applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento e' dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Entrata in vigore il 2 aprile 1929
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