((1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono aggiunte le seguenti: ", senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima")) 2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 , ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 , possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all' articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 , come modificato (( dal comma 1-bis, lettera a) )) , del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all' articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 , come modificato (( dal comma 1-bis, lettera b) )) , del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
(( 3-bis. All' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) all'imposta prevista dall' articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ".
3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell' articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 , per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"))