Art. 19.
Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia
1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui ((all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18)) , sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi ((dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) , forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.
Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al ((riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali)) per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al ((comma 1 si provvede)) ai sensi dell'articolo 32.
(( 3-bis. All' articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 , le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze".
3-ter. All' articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 , dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime".
3-quater. All' articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica".
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , il tirocinio e' svolto all'interno del corso di studio.
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo personale puo' presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo." )) 4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell' articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».
(( 6-bis. All' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento" ))
Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia
1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui ((all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18)) , sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi ((dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) , forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.
Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al ((riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali)) per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al ((comma 1 si provvede)) ai sensi dell'articolo 32.
(( 3-bis. All' articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 , le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze".
3-ter. All' articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 , dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime".
3-quater. All' articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica".
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , il tirocinio e' svolto all'interno del corso di studio.
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo personale puo' presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo." )) 4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell' articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».
(( 6-bis. All' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento" ))