(( 2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all' articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.
2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e' concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea)) ((3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo)) (( 3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, e' riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025))