Articolo 20 ter del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Articolo 20Articolo 20 quater
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29 marzo 2022
Art. 20-ter. (( (Misure urgenti in materia di personale sanitario). )) (( 1. All' articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo sociosanitario".
2. All' articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , essi possono altresi' prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze". ))
Entrata in vigore il 29 marzo 2022
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