Legge 22 maggio 1980, n. 193

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    Giurisprudenza3

    • 1Corte Cost., sentenza 05/07/1991, n. 310
      Provvedimento: N. 310 SENTENZA 19 GIUGNO-5 LUGLIO 1991 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre …
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      • sindaco·
      • elettorato passivo·
      • sent. 310/91 b. elezioni·
      • non fondatezza della questione.·
      • lamentata limitazione irragionevole del diritto di accesso alle cariche elettive·
      • insussistenza·
      • esclusione

    • 2Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1981, n. 333
      Provvedimento: In materia di iscrizione e cancellazione nelle liste elettorali, la suprema Corte e chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto di elettorato attivo con riferimento al momento della decisione. Pertanto, con riguardo a persona cancellata temporaneamente da dette liste a seguito di condanna penale, secondo la previsione dell'art 2 n 7 del DPR 20 marzo 1967 n 223, e reiscritta nelle liste medesime in forza di sentenza della Corte d'appello, che abbia ritenuto travolta tale sanzione in conseguenza di indulto, la erroneita di questa pronuncia, per non aver considerato che detta cancellazione costituisce effetto penale e non pena accessoria, non osta a che la Corte di …
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      • riferimento al momento della decisione·
      • conseguenze·
      • condizioni·
      • diritto di voto·
      • ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza·
      • iscrizione e cancellazione·
      • sopravvenienza della legge n 193 del 1980·
      • applicabilita·
      • accertamento·
      • limitazioni·
      • elettorato·
      • sentenza penale·
      • attivo·
      • liste elettorali·
      • elezioni

    • 3Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1981, n. 321
      Provvedimento: L'art 1 della legge 22 maggio 1980 n 193, che ha abrogato il n 7 dell'art 2 del DPR 20 marzo 1967 n 223 (il quale disponeva la perdita del diritto elettorale attivo per un periodo di cinque anni nell'ipotesi di condanna per uno dei delitti elencati nella disposizione predetta) e immediatamente applicabile quale jus superveniens, ove influente positivamente sulla domanda di reiscrizione nelle liste elettorali, anche in Sede di legittimita, senza necessita di rimessione della causa al giudice di rinvio, estendendosi la Competenza della Corte di Cassazione nelle cause relative al diritto di elettorato attivo anche al merito e, quindi, comprendendo il potere di dichiarare il diritto alla …
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      • conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio·
      • diritto di voto·
      • sopravvenienza in sede di legittimita·
      • disciplina ex art 1 della legge n 193 del 1980·
      • limitazioni·
      • elettorato·
      • sentenza penale·
      • attivo·
      • necessita·
      • esclusione·
      • elezioni

    Versioni del testo

    • Art. 1.
      Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' abrogato.
      Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.
    • Art. 2.
      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.