Articolo 4 bis del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
Articolo 4Articolo 4 ter
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29 marzo 2024
Art. 4-bis. (( (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). )) (( 1. All' articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e' certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorita' diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere". ))
Entrata in vigore il 29 marzo 2024
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