Articolo 4 del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
Articolo 6Articolo 4 bis
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30 gennaio 2024
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29 marzo 2024
Art. 4. Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale 1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
((2-bis. All' articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"))
Entrata in vigore il 29 marzo 2024
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