Articolo 3 del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
Articolo 1 bisArticolo 2
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30 gennaio 2024
Art. 3. Norme elettorali applicabili ai capoluoghi
di provincia e relativa denominazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu' comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.
Entrata in vigore il 30 gennaio 2024
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