Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1991
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 novembre 1961
Art. 12.
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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