Art. 3. Istanza di convenzionamento 1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall'articolo 2 ne fanno richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l'istanza di convenzione, deve dichiarare:
a) che l'ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalita' giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) che permangono i requisiti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62 ;
c) che il coordinamento delle attivita' educative e didattiche e' affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 .
3. Il gestore deve altresi' dichiarare che, entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, provvedera' a:
a) fornire un prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresi' il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 4 e 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67:
«4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.».
- Si riporta il testo dell' art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:
«5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».
2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l'istanza di convenzione, deve dichiarare:
a) che l'ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalita' giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) che permangono i requisiti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62 ;
c) che il coordinamento delle attivita' educative e didattiche e' affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 .
3. Il gestore deve altresi' dichiarare che, entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, provvedera' a:
a) fornire un prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresi' il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 4 e 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67:
«4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.».
- Si riporta il testo dell' art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:
«5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».