Articolo 11 della Legge 15 luglio 1966, n. 604
Articolo 10Articolo 12
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7 agosto 1966
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22 luglio 1971
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26 giugno 1986
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17 luglio 1986
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26 maggio 1990
Art. 11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108))
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
--------------- AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 , [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".
Entrata in vigore il 26 maggio 1990
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