Articolo 3 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 luglio 2005
Art. 3. Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli, anche telematici, predisposti dall'Amministrazione, sono presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede o ad altri Enti specificati dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le modalita' ed il termine di presentazione delle domande redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
m) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.
4. La lettera i) del comma e' efficace entro i termini previsti dall'articolo 61.
5. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.
6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si veda in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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