Articolo 10 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 9Articolo 11
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27 luglio 2005
Art. 10. Formazione della graduatoria 1. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. Se per lo svolgimento delle prove sono stati utilizzati videoterminali dedicati, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
4. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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