Art. 4. Riserve di posti e preferenze 1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attuera' in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
5. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 .
6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio.
Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta', e' riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.
8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici un sesto dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
9. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
«Art. 4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.
5. Gli attestati hanno validita' di sei anni.
6. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».
- Per il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si veda in nota all'art. 2.
2. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
5. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 .
6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio.
Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta', e' riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.
8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici un sesto dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
9. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
«Art. 4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.
5. Gli attestati hanno validita' di sei anni.
6. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».
- Per il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si veda in nota all'art. 2.