Art. 14. Graduatoria del concorso 1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.