Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 ".
La L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 ".