Art. 2. Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. L' articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».