Articolo 22 ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 22 bisArticolo 22 quater
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8 agosto 2021
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30 dicembre 2024
Art. 22-ter. (( (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). )) ((1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2024
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