Articolo 8 bis del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 13Articolo 9
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21 agosto 2014
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8 agosto 2021
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30 dicembre 2024
Art. 8-bis. (( (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso).)) ((1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso"))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2024
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