Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, n. 1191
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30 gennaio 1972
Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967 , con il quale sono stati assegnati alle varie facolta' universitarie, con effetto dall'anno accademico 1970-71, centodue nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell' art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ;
Considerato che la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano ha chiesto che il posto assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 967 per il raddoppiamento della cattedra di medicina del lavoro venga assegnato alla facolta' stessa per il normale incremento dell'organico;
Considerato che nell'assegnazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967 , e' stata largamente soddisfatta la riserva dell'"almeno 30 per cento" per il raddoppiamento di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ;
Vedute le motivate richieste della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo istituiti con il citato art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per l'anno accademico 1970-71;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967 , citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo gia' assegnato alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano per il raddoppiamento della cattedra di medicina del lavoro e' destinato alla facolta' stessa per il normale incremento dell'organico.

Entrata in vigore il 30 gennaio 1972
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