Articolo 7 del Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 dicembre 2005
>
Versione
29 gennaio 2006
Art. 7. Copertura finanziaria 1. ((Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
Entrata in vigore il 29 gennaio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente