Articolo 1 ter del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
Articolo 1 bisArticolo 1 quater
Versione
29 ottobre 2003
>
Versione
28 settembre 2004
>
Versione
20 ottobre 2005
>
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
1 gennaio 2007
Art. 1-ter. (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo
della rete elettrica e la terzieta' delle reti). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi. (4)
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa' proprietarie";
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilita'," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
4. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori , non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. (5) ((6)) 5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita' di importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attivita' produttive di emanare "gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale" sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 373) che "In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , e' prorogata al 31 dicembre 2008." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 906) che il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dal presente articolo comma 4, come prorogato dall' articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 dell'art. 1 della stessa L. 296/2006 , e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente