Articolo 9 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 12
Articolo 8Articolo 10
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3 marzo 2015
Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.
I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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