Articolo 48 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 47Articolo 49
Versione
12 settembre 2014
Art. 48. (( (Fondi di riserva).)) (( 1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonche' quelle cosi' identificative per espressa disposizione normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita';
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita' e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalita' indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonche' dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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