Articolo 21 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 agosto 2011
Art. 21. Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita' 1. Per garantire trasparenza e confrontabilita' dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalita' di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ;
b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanita' presso i tesorieri delle regioni secondo le modalita' previste dall' articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.
Entrata in vigore il 10 agosto 2011
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