Articolo 43 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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12 settembre 2014
Art. 43. (( (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).)) (( 1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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