Articolo 75 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 74Articolo 76
Versione
12 settembre 2014
Art. 75. (( (Adeguamento della definizione di indebitamento).)) (( 1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 17 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell' art. 119, sesto comma, della Costituzione , l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita' consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalita' definite dal comma 18.Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.»;
b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie». ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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