Art. 37. (( (Sistema contabile).)) (( 1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell' art. 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42 , garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.
2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilita' di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione e' attribuita una codifica da applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. )) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ".
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.
2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilita' di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione e' attribuita una codifica da applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. )) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ".