Articolo 46 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 45Articolo 47
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12 settembre 2014
Art. 46. (( (Fondo crediti di dubbia esigiblita').)) (( 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilita', e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e' determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facolta' alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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