Articolo 16 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 15Articolo 17
Versione
10 agosto 2011
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12 settembre 2014
Art. 16. (( (Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio).)) (( 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.
2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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