Articolo 5 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 4Articolo 6
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10 agosto 2011
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12 settembre 2014
Art. 5. Definizione della transazione elementare 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare e' attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2 ((...)) , organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire ((l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese,)) in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
(( 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare e' inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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