Articolo 7 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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10 agosto 2011
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12 settembre 2014
Art. 7. Modalita' di codificazione delle transazioni elementari 1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 ((...)) codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza ((, salvi i casi in cui e' espressamente previsto)) ;
b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva ((e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.)) .
(( 1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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