1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), ((il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni)) dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.