Articolo 80 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 79
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12 settembre 2014
Art. 80. (( (Disposizioni finali ed entrata in vigore).)) (( 1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli articoli 36 , 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
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