2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli articoli 36 , 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. ))