Articolo 40 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 39Articolo 41
Versione
29 novembre 1938
Art. 40.

Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione e' sotto la sua responsabilita' ed a quale uso deve servire.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
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