Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11
Articolo 1Articolo 3
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20 febbraio 1972
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Versione
2 marzo 1972
Art. 2. ((Sono trasferite alle Regioni)) a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Entrata in vigore il 2 marzo 1972
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