Articolo 22 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Articolo 21Articolo 23
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1 gennaio 2024
Art. 22. Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)) .
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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