Legge 23 novembre 1966, n. 1167

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.

      • Accordo-Tabelle della Legge 23 novembre 1966, n. 1167
        TABELLA DELLE ROTTE

        ROTTE ITALIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO PERUVIANO

        Scali in Italia - Lisbona - Caracas - Bogota' - Quito - Lima -
        Santiago del Cile e/o Buenos Aires, e viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

        ROTTE PERUVIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO ITALIANO

        Scali in Peru' - Quito - Bogota' - Caracas - Lisbona - Roma e
        viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

        Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

        Il Ministro per gli affari esteri
        FANFANI