Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 gennaio 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 gennaio 1967 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.
- Accordo-Tabelle della Legge 23 novembre 1966, n. 1167TABELLA DELLE ROTTE
ROTTE ITALIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO PERUVIANO
Scali in Italia - Lisbona - Caracas - Bogota' - Quito - Lima -
Santiago del Cile e/o Buenos Aires, e viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.
ROTTE PERUVIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO ITALIANO
Scali in Peru' - Quito - Bogota' - Caracas - Lisbona - Roma e
viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI