Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 febbraio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 febbraio 1989 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.