Sentenza 7 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
03338 /0 1 4 O 7 ) L 3 . E L O N C B , A 1 E P 9 E 9 I 1 N D - O 2 I EPUBBLICA ITALIANA E 1 Z - C A 1 I R 2 D T S L U IN NOM I 1 I G 9 G E 3 R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A N D . Oggetto T E T Giudice de face- S I N ( SEZIONE TERZA CIVILE E R S A E Risarcimento dav i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente - R.G.N. 18635/98 - Cron. 6888 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere - Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 01/12/00 MANZO - Rel. Consigliere-Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. 524-07 SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 08.03.01 IL CANCELLIERE SILVIO FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO CANCELLERIA CORONATI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
NO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MARIA DE GREGORIO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 60/98 del Giudice di pace di 2000 CIVITAVECCHIA, emessa il 13/03/98 e depositata il 1956 02/04/98 (R.G. 25/94); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1997, NE NO conveniva dinanzi al Giudice di pace di Civitavecchia ST Silvio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti al proprio appartamento a causa di di acqua provenienti infiltrazioni sovrastante di proprietà del dall'appartamento - danni che nell'esposizione dei fatti convenuto indicava pari a lire 1.480.000 e per sentir ordinare allo stesso la riparazione dell'impianto idrico. Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava il fondamento della domanda e, pregiudizialmente, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di pace, per essere di valore indeterminabile la di ripristino domanda dell'impianto idraulico e, di conseguentemente, competenza del tribunale. Il Giudice di pace, con sentenza del 2 aprile 1998, condannava il convenuto al pagamento della somma di lire 623.333, oltre che alla metà delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e alla rifusione delle spese processuali. " Avverso questa sentenza, ST Silvio propone ricorso per cassazione affidato a tre r motivi. Il NO resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce pace decide secondo equità leil giudice di che cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sentenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma v. pure Cass. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni - valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti è ammissibile il solo ricorsocod. pro c. civ. per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza о altra questione preliminare di rito о di merito о abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la r sentenza è, diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, il NO aveva richiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni nella misura di lire 1.480.000 nonché la condanna al ripristino dell'impianto idrico. Tale come peraltro dedotto dalloultima domanda stesso ricorrente che ha censurato la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione d'incompetenza per valore del giudice di pace, per essere competente il tribunale appare di valore indeterminabile, cosicché è da escludere che il valore della causa possa essere considerato non eccedente le lire duemilioni. Non mutano le conclusioni ove anche si volesse accedere alla tesi del controricorrente secondo cui la domanda in questione sarebbe stata volontariamente contenuta nella competenza del giudice di pace. Anche in tal caso infatti il valore sarebbe sempre eccedente le lire duemilioni, in quanto corrispondente al limite 5 r massimo della competenza per valore del giudice di pace, pari a lire cinque milioni. E' poi priva di rilievo, in base al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra riportato, la deduzione del ricorrente secondo cui la causa sarebbe stata comunque decisa equità; ciò dal giudice di pace secondo prescindendo dal fatto che tale circostanza non risulta dalla sentenza impugnata. Per quanto detto il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la sentenza era appellabile non ricorribile per cassazione. Le spese, e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in lire 78.600 per spese e in lire 1.500.000 per onorari. così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 1° LO L .374 O B E N dicembre 2000. ) E 1, E N ZIO 1-199 Č Í PA A IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE R go from 1-1 IST D 2 G E . E IG L R 9 D A 3 D IU مسلم E E T G 6 N 4 E E . ES T.N TT R (IS A 16 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 6 Я Depositata in Cancelleria Oggi, lì ✓7MAR. 2001 IL CANCELLIERE CASS Giovanni Giambattista E T R N E O O C