Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 , nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .
Nota all'art. 5:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 , recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell' art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 », vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 », vedere le note alle premesse.
Nota all'art. 5:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 , recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell' art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 », vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 », vedere le note alle premesse.