Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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20 agosto 2009
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31 maggio 2017
Art. 7. Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1 , 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all' articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall' articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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