Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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20 agosto 2009
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31 maggio 2017
Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilita' 1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 , ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. ((1)) 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all' articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. ((1)) 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 . Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove. ((1)) 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. ((1)) 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 . ((1)) 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto:
- (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione";
- (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che, con effetto a partire dal 1° settembre 2017, i commi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano di avere efficacia;
- (con l'art. 26, comma 6, lettera b)) che a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo.
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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