Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
Articolo 2
Versione
20 agosto 2009
>
Versione
31 maggio 2017
Art. 1. Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 , di seguito indicato: «decreto-legge».
2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 .
5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonche' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che, con effetto a partire dal 1° settembre 2017, il presente articolo cessa di avere efficacia.
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente