Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2002
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 novembre 1961
Art. 11.
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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